Whistleblowing

La Direttiva UE n. 1937/2019 riguardante la “Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea”, convertita in Italia con il d.lgs. n. 24/2023 stabilisce norme e procedure atte a garantire una protezione efficace dei “whistleblowers”. Whistleblower possono essere dipendenti oppure persone esterne (es. lavoratori autonomi, consulenti, liberi professionisti, tirocinanti) che segnalano informazioni acquisite in ambito lavorativo di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società.

La normativa sul whistleblowing, con le relative tutele, non si applica invece alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro. 

A tal fine sono disponibili seguenti canali di segnalazione:

  • Canale di segnalazione interno alla società: tramite l’indirizzo E-mai  ,che prevede la completa anonimizzazione del mittente segnalante;
  • Canale di segnalazione esterno alla società, mediante segnalazione esterna all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al seguente link: anticorruzione.it
  • Divulgazione pubblica tramite stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.